Le elezioni europee del 2024 rappresentano un momento importante per il Paese: tutti i cittadini italiani saranno chiamati alle urne per eleggere i suoi nuovi rappresentanti al Parlamento Europeo di Bruxelles e Strasburgo.
Eccoti allora la guida completa alle elezioni europee 2024. Qui sotto troverai le ultime notizie sulla data del voto, sulla legge elettorale in vigore e sui requisiti per candidarsi.
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Quando si vota?
Quella del 2024 sarà dunque la decima elezione diretta del Parlamento Europeo e si terrà in una data compresa tra il 6 e il 9 giugno 2024.
Il Parlamento Europeo è l’unica istituzione ad essere direttamente eletta. Dopo una prima fase in cui i suoi membri erano designati dai vari Parlamenti nazionali, nel 1979 si sono svolte le prime elezioni a suffragio universale. Da quell’anno e ogni cinque anni, oltre 400 milioni di persone scelgono i loro rappresentanti in Europa.
A tal proposito del voto, la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha lanciato un appello a tutti i cittadini e le cittadine: “Alle prossime elezioni europee, non restate a guardare. Partecipate al più grande esercizio democratico d’Europa. Non lasciate che qualcun altro scelga per voi. Votate”.
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Elezioni europee 2024: la legge elettorale
Per l’elezione dei deputati al Parlamento europeo non esiste una legge elettorale uniforme a tutti gli Stati membri, ma esistono delle linee guida da rispettare. Infatti, il sistema elettorale deve essere della famiglia dei proporzionali e avere una ripartizione delle circoscrizioni che non infici, appunto, la natura proporzionale del sistema.
Gli europarlamentari che saranno eletti nel 2024 saranno 705, in calo rispetto ai 751 pre-Brexit. Ogni Stato membro eleggerà un numero di europarlamentari proporzionali rispetto alla sua popolazione, in numero massimo di 96 e minimo di 6. Dopo la riassegnazione dei seggi del Regno Unito, l’Italia eleggerà 76 europarlamentari, terza delegazione più numerosa dopo Germania (96) e Francia (79).
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Seggi e circoscrizioni elezioni europee
Come da linee guida, la legge elettorale italiana per le elezioni europee è un proporzionale puro con soglia di sbarramento nazionale per le liste al 4%. Le circoscrizioni elettorali sono cinque:
- Nord-occidentale (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia): 20 seggi;
- Nord-orientale (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna): 15 seggi;
- Centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio): 15 seggi;
- Meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria): 18 seggi;
- Insulare (Sicilia, Sardegna): 8 seggi.
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Come votare?
La legge elettorale prevede la possibilità di esprimere il voto di preferenza: a seconda della circoscrizione in cui risiede, ogni elettore può indicare fino a tre candidati della lista votata.
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Come candidarsi alle elezioni europee
L’iter da seguire per le liste e le coalizioni per candidarsi alle elezioni europee è chiaro. Le procedure da effettuare sono queste:
- Deposito del simbolo elettorale al Ministero dell’Interno;
- Deposito, sempre presso il Ministero dell’Interno, di due gruppi di designazioni degli incaricati di presentare le liste di candidati: la prima agli Uffici elettorali circoscrizionali; la seconda alle singole circoscrizioni consolari e agli uffici elettorali degli altri Paesi membri;
- Presentazione delle liste dei candidati agli Uffici elettorali circoscrizionali.
Per presentare le liste occorrono almeno 30.000 firme, di cui almeno 3.000 iscritti a ciascuna lista elettorale di ogni regione di circoscrizione. Sono esentati dalla raccolta firme le liste che hanno già una rappresentanza al Parlamento o al Parlamento europeo.
Tutti i cittadini dell’UE hanno il diritto di votare e di candidarsi nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini del Paese ospitante.
Per essere eletti come delegazione italiana al Parlamento europeo, bisogna rispettare i seguenti requisiti:
- Aver compiuto 25 anni entro il giorno delle elezioni;
- Godere dei diritti civili e politici;
- Non ricoprire cariche incompatibili con il ruolo di eurodeputato.
Esistono alcune cariche nazionali incompatibili con quella di eurodeputato. Come recita l’art. 122 della Costituzione: “Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo”. Dal 2004 l’incompatibilità è stata estesa ai sindaci dei comuni con più di 15000 abitanti.
Dunque, in caso un Parlamentare della Repubblica o un Consigliere Regionale venisse eletto al Parlamento europeo, dovrebbe optare per una sola carica, decadendo automaticamente dall’altra.